Sui migranti
decide l’Italia
Con le nuove
norme in vigore dai primi giorni dell’anno, le Ong rischiano grosso: sanzioni
fino a 50mila euro e confische delle navi che violano le regole.
Il tema
dell’immigrazione è sempre in primo piano nella politica italiana, soprattutto
dopo che le elezioni politiche del 25 settembre 2022 hanno consacrato la
vittoria del centro destra, con la nascita del Governo Meloni. L’attuale
premier, in nome della difesa dei confini nazionali, sin dal suo primo
insediamento non ha mai concesso alle navi dei migranti approdi “facili”, ma
sempre più difficili; non più agevoli, come quelli di Catania, Pozzallo, Porto
Empedocle e Augusta, ma lontani, come quelli di Salerno o di Ancona.
Con decreto
legge n. 1 del 2 gennaio 2023, inoltre, è stato emanato un nuovo assetto di
regole per le Ong (Organizzazioni non governative) che trasportano migranti nel
nostro territorio nazionale. Il decreto di cui trattasi prevede all’art. 1,
comma 2-ter, che “il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono
comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a
terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità(…)”. Va
aggiunto, poi, che “devono essere fornite alle autorità per la ricerca e il
soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di
sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini
dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata
dell’operazione di soccorso posta in essere”.
Secondo il
provvedimento in questione le navi che svolgono attività di ricerca e soccorso
in mare devono:
possedere
le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e
i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle
acque territoriali; aver
raccolto tempestivamente, previa informativa, le intenzioni dei migranti di
richiedere la protezione internazionale; richiedere,
nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco; raggiungere
il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi, per completare il
soccorso; fare
in modo che le operazioni di soccorso non aggravino le situazioni di pericolo a
bordo e non impediscano il raggiungimento del porto di sbarco.
Se le Ong
violano le regole elencate, secondo il testo del decreto, si applica al
comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
10mila euro a 50mila euro. La responsabilità solidale si estende all’armatore e
al proprietario della nave, ai sensi dell’art. 6 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Autorità
competente all’irrogazione delle sanzioni accertate dagli organi addetti al
controllo, è il Prefetto della provincia interessata dallo sbarco.
In caso di
reiterazione della violazione “commessa con l’utilizzo della medesima nave, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e
l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare”.
La normativa
in questione pone seri dubbi in merito alla sua efficacia, poiché, non appena
sbarcati in Italia, comunque, i migranti potrebbero presentare un’istanza di
protezione alle autorità italiane, ai sensi della Convenzione di Dublino, cioè
la “Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli stati membri della Comunità Europea”.
Con questa convenzione (e con le successive adottate) si stabilisce che il
primo Stato membro in cui viene registrata una richiesta di asilo è
responsabile della richiesta di asilo di un rifugiato. Uno degli obiettivi di
questa convenzione è impedire ai richiedenti asilo di presentare domande in più
Stati membri.
Va
ricordato, poi, che l’accoglienza dei migranti fa parte, comunque, del
principio di non respingimento, sancito dall’art. 33 della Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiati, secondo cui una
persona che chiede protezione non può essere in nessun caso respinta verso
luoghi dove la sua libertà e la sua vita sarebbero minacciati.
Su tutte
queste norme, però, si deve evidenziare che la nostra Costituzione prevede a
chiare lettere il diritto d’asilo, all’articolo 10, comma 3, che recita: “Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
L’argomento,
comunque, è talmente scottante e dibattuto (per la diversità di vedute di
alcuni governi dell’Unione europea), che verrà affrontato in un prossimo
Consiglio europeo straordinario che si terrà il 9 e il 10 febbraio.
Gerardo
Antonio Cavaliere
di Gerardo Antonio Cavaliere |