di Felice Blasi
Bari, 11 marzo 2016.
ll Corecom rende noto Ai sensi della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.73|15|CONS- art.2 co.1 Recante “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER IL REFERENDUM POPOLARE AVENTE AD OGGETTO L'ABROGAZIONE PARZIALE DEL COMMA 17, TERZO PERIODO, DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGTSLATTVO 3 APRILE 2006, N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE), COME SOSTITUTTO DALL'ART. 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO - LEGGE DI STABILITA’ 2016” INDETTO PER IL GIORNO 17 APRILE 2016" sono considerati soggetti politici : a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario; b) le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche che abbiano eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lett. b) che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. Gli organismi di cui al presente comma devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. SOGGETTI POLITICI Entro cinque giorni non festivi, successivi alla data di pubblicazione della delibera AGCOM n. 73/16/CONS, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti di cui al comma l della precitata delibera, rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1. Per il quesito in relazione al quale intendano intervenire, i soggetti politici di cui al comma 1, lett. b), - le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del parlamento nazionale ovvero le forze politiche che abbiano eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo - indicano se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto.

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